Una catena di caffetterie che apre sedi a Berlino, Vienna, Amsterdam e Manchester può usare quasi ovunque un solo design di bicchiere, ma non un unico insieme di obblighi. Nell'UE il bicchiere deve riportare una marcatura specifica, in Germania comporta un prelievo per chilogrammo, nei Paesi Bassi non può essere usato per le bevande consumate sul posto e nel Regno Unito rientra in un regime distinto di responsabilità del produttore. La normativa sui bicchieri di carta ricade su anelli diversi della filiera: in parte sul file grafico, in parte sull'importatore, in parte sul punto vendita. Questa guida la riassume mercato per mercato per chi acquista bicchieri di carta personalizzati stampati. È una sintesi, non una consulenza legale: gli obblighi dipendono dal ruolo di ciascuna impresa e vanno confermati con l'autorità competente o con il proprio sistema di conformità.

Chi è responsabile della conformità dei bicchieri di carta?

Dipende dal ruolo ricoperto in ciascun mercato, non da chi ha stampato il bicchiere. Il titolare del marchio il cui nome compare su un bicchiere personalizzato stampato, l'importatore che immette per primo i bicchieri su un mercato nazionale e il punto vendita che serve le bevande ai clienti possono avere ciascuno obblighi diversi.

RuoloObblighi tipici per i bicchieri di carta
Titolare del marchio dei bicchieri personalizzati stampatiAi sensi del PPWR, Regolamento (UE) 2025/40, l'impresa che fa progettare o fabbricare un imballaggio con il proprio nome o marchio può essere il «fabbricante», con obblighi di documentazione tecnica e di dichiarazione di conformità UE
Importatore / primo soggetto che immette sul mercato nazionaleSpesso è il «produttore» ai fini EPR e, in Germania, il soggetto tenuto al prelievo per il fondo sulla plastica monouso; verifica la documentazione del fabbricante
Punto vendita (caffetteria, ristorante, chiosco)Offerta di alternative riutilizzabili, accettazione dei contenitori propri del cliente, in alcuni Paesi obblighi nazionali di registrazione per gli imballaggi di servizio
Fabbricante extra UE (ad esempio un fornitore in Turchia)Fornisce il bicchiere, la scheda tecnica e i dati su materiali e pesi; diventa esso stesso produttore solo quando vende direttamente agli utenti finali in un mercato

Un fornitore al di fuori dell'UE o del Regno Unito che vende all'entità importatrice di una catena di norma non è il produttore, ma dovrebbe fornire pesi, composizione dei materiali e documenti di conformità accurati, perché il produttore possa dichiarare e versare correttamente quanto dovuto.

Che cosa prevede la Direttiva SUP dell'UE per i bicchieri di carta?

Ai sensi della Direttiva SUP (UE) 2019/904, un bicchiere di carta con rivestimento in plastica è un bicchiere per bevande in plastica monouso. Dal 3 luglio 2021 deve riportare stampata la marcatura «PLASTICA NEL PRODOTTO» definita dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 della Commissione. Inoltre i bicchieri rientrano nei sistemi EPR, che comprendono i costi di pulizia dei rifiuti dispersi, e nelle misure nazionali di riduzione dei consumi.

Perché un bicchiere di carta conta come prodotto di plastica?

Gli orientamenti della Commissione sulla Direttiva SUP (2021/C 216/01) chiariscono che i prodotti in carta o cartoncino con rivestimento in plastica sono prodotti di plastica monouso. Un normale bicchiere politenato rientra quindi nell'ambito di applicazione, così come un bicchiere con rivestimento in PLA, perché le plastiche biobased e compostabili restano plastiche ai sensi della Direttiva. Se un bicchiere con rivestimento in dispersione acquosa rientri nell'ambito dipende dal fatto che il rivestimento soddisfi la definizione di plastica; molte dispersioni sono polimeri sintetici. Si veda la guida ai rivestimenti per bicchieri di carta: PE, dispersione acquosa o PLA. I bicchieri interamente in plastica rientrano nella stessa Direttiva; i punti specifici per i bicchieri in PET e PP sono trattati nella guida alle regole sui bicchieri in plastica monouso.

I bicchieri per bevande in polistirene espanso, compresi tappi e coperchi, sono vietati dal 3 luglio 2021. I bicchieri di carta non sono vietati dalla Direttiva.

Come va applicata la marcatura «PLASTICA NEL PRODOTTO»?

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 stabilisce una marcatura armonizzata per i bicchieri per bevande: un pittogramma con la dicitura «PLASTICA NEL PRODOTTO» (o il testo equivalente) nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il bicchiere è immesso sul mercato. L'allegato del Regolamento definisce forma, dimensioni e posizione, e la marcatura deve essere stampata sul bicchiere, non solo sul cartone esterno.

Conseguenze pratiche per il file grafico:

  • Ogni mercato linguistico richiede il testo corretto. Un bicchiere venduto in Germania e in Austria può usare la versione tedesca; per i Paesi Bassi serve quella olandese; il Belgio può richiedere più di una lingua.
  • I bicchieri multimercato possono riportare più versioni linguistiche, il che richiede spazio sui formati più piccoli. Conviene pianificare il pannello per tempo.
  • Usare i file grafici ufficiali dell'allegato del Regolamento e verificare per prima cosa le regole su dimensioni e posizione sul bicchiere più piccolo della gamma.
  • La marcatura deve trovarsi sulla superficie esterna visibile, lontano dalla giunzione laterale e dalle arricciature di orlo e fondo.

Per la posizione su un bicchiere conico si veda la guida a stampa e file grafico dei bicchieri di carta su forma conica. La Germania recepisce l'obbligo di marcatura con l'Einwegkunststoffkennzeichnungsverordnung, ma il design segue il Regolamento UE.

Che cosa cambia per i bicchieri di carta con il PPWR?

Il Regolamento imballaggi e rifiuti di imballaggio (PPWR), Regolamento (UE) 2025/40, si applica dal 12 agosto 2026 insieme alla Direttiva SUP. Per i bicchieri le parti più rilevanti sono gli obblighi di riutilizzo per l'asporto dal 2027 e dal 2028, le classi di riciclabilità dal 2030 e l'etichettatura armonizzata nel corso del decennio.

Disposizione del PPWRDataChe cosa significa per i bicchieri
Articolo 32: accettare i contenitori propri dei clientiDal 12 febbraio 2027I punti vendita da asporto devono consentire ai clienti di far riempire il proprio bicchiere a un prezzo non superiore
Articolo 33: offrire un'opzione riutilizzabileDal 12 febbraio 2028I punti vendita da asporto devono offrire le bevande in imballaggi riutilizzabili a un prezzo non superiore a quello del monouso; microimprese esentate
Obiettivo di riutilizzoDal 2030I punti vendita da asporto devono adoperarsi per vendere il 10% in imballaggi riutilizzabili
Articolo 6: classi di riciclabilitàDal 1° gennaio 2030Gli imballaggi devono raggiungere la classe A, B o C; le tariffe EPR sono modulate in base alla classe
Articolo 12: etichetta armonizzata per la raccolta differenziataPrevista dal 12 agosto 2028 o 24 mesi dopo l'atto di esecuzione, se successivoEtichetta di selezione del materiale sull'imballaggio; la data esatta dipende dall'adozione dell'atto di esecuzione
Articolo 5(5): PFAS negli imballaggi a contatto con alimentiDal 12 agosto 2026I limiti si applicano all'intero bicchiere, compresi cartoncino, rivestimento e inchiostri
Restrizioni dell'Allegato VDal 1° gennaio 2030Limitano gli imballaggi in plastica monouso per alimenti e bevande riempiti e consumati nei locali Ho.Re.Ca.

Un punto riguarda in particolare le bevande consumate sul posto. Il PPWR non definisce l'«imballaggio in plastica monouso» e la sua definizione di plastica rimanda a un polimero in grado di fungere da componente strutturale principale dell'imballaggio. L'avviso di orientamento della Commissione del 5 giugno 2026 (C(2026) 3702) tratta però gli imballaggi compositi, compresi quelli a base di carta contenenti il 5% o più di plastica in peso, come rientranti nelle restrizioni dell'Allegato V, mentre quelli con non più del 5% di plastica ne sono esclusi. L'orientamento non è giuridicamente vincolante, ma è prevedibile che un bicchiere politenato pari o superiore a tale soglia rientri, dal 1° gennaio 2030, nella restrizione per le bevande consumate sul posto. Per il regolamento nel suo complesso si veda la guida al PPWR.

Germania: prelievo per il fondo sulla plastica, offerta riutilizzabile e registrazione

La Germania aggiunge tre livelli alle regole UE per i bicchieri: un prelievo per il fondo sulla plastica monouso calcolato per chilogrammo, l'obbligo per i punti vendita da asporto di offrire bicchieri riutilizzabili e la registrazione degli imballaggi ai sensi del VerpackDG, che dal 12 agosto 2026 ha sostituito il VerpackG.

Einwegkunststofffondsgesetz (fondo per la plastica monouso)

I produttori di prodotti di plastica monouso rientranti nell'ambito di applicazione, compresi i bicchieri per bevande con rivestimento in plastica, devono essere registrati sulla piattaforma DIVID dal 1° gennaio 2024. Il prelievo è riscosso dal 2025, a partire dai quantitativi del 2024, con aliquote fissate nell'EWKFondsV; l'aliquota per i bicchieri per bevande è di 1,236 € al chilogrammo. Il prelievo è a carico di chi immette per primo i bicchieri sul mercato tedesco, di norma l'importatore. Se la società tedesca della catena importa i bicchieri direttamente da un fabbricante estero, con ogni probabilità è lei a dover pagare. Il prelievo è calcolato sul peso dell'intero bicchiere, carta compresa, e non soltanto del rivestimento in plastica: le linee guida di verifica dell'Umweltbundesamt (Prüfleitlinien, febbraio 2025) richiedono di pesare l'intero prodotto di plastica monouso.

Mehrwegangebotspflicht (obbligo di offrire alternative riutilizzabili)

Dal 1° gennaio 2023, i punti vendita da asporto che riempiono imballaggi per alimenti in plastica monouso o bicchieri per bevande monouso di qualsiasi materiale devono offrire anche un'alternativa riutilizzabile a un prezzo non superiore. Il materiale del bicchiere non dà diritto a esenzione: anche un bicchiere con dispersione o interamente di carta fa scattare l'obbligo. I piccoli punti vendita con non più di cinque dipendenti e non più di 80 m² di superficie di vendita sono esentati, ma devono riempire su richiesta i contenitori dei clienti. Le disposizioni rientrano ora nel quadro del VerpackDG; i riferimenti normativi aggiornati vanno verificati con un consulente.

VerpackDG e LUCID

La registrazione nel registro degli imballaggi LUCID (ZSVR) resta obbligatoria e non può essere delegata. I bicchieri sono imballaggi di servizio (Serviceverpackungen). Secondo la ZSVR, un punto vendita che acquista bicchieri stampati con il proprio nome, logo o marchio è il produttore, ovunque i bicchieri siano fabbricati, e deve provvedere direttamente al loro licensing (Lizenzierung). Il licensing anticipato da parte di un fornitore a monte (§ 7(2) VerpackDG) resta possibile solo in casi circoscritti, relativi a imballaggi neutri ordinati dall'estero e poi personalizzati con il marchio o modificati. Si veda la guida alla conformità degli imballaggi in Germania e Austria.

Austria: quali regole valgono?

L'Austria applica la marcatura SUP e le regole EPR dell'UE. Il licensing degli imballaggi avviene secondo la Verpackungsverordnung 2014 (modificata nel 2023) tramite sistemi di raccolta come ARA o Reclay. Dal 1° gennaio 2023, i venditori a distanza esteri che forniscono consumatori privati in Austria devono nominare un rappresentante autorizzato austriaco (Bevollmächtigter, § 16b Verpackungsverordnung), mentre i fabbricanti stabiliti in un altro Stato membro dell'UE possono nominarne uno su base volontaria per il licensing degli imballaggi destinati a clienti business austriaci (§ 16a). Per gli imballaggi di servizio come i bicchieri, l'obbligo principale ricade sul fabbricante o importatore austriaco dell'imballaggio. Il recepimento nazionale del PPWR è ancora in sospeso e nel frattempo resta in vigore il sistema esistente.

Paesi Bassi: divieto per il consumo sul posto e regole per l'asporto

I Paesi Bassi hanno le regole più severe di questo gruppo. Dal 1° gennaio 2024 i bicchieri e i contenitori per alimenti monouso contenenti plastica, compresi i bicchieri di carta politenati, non possono essere usati per alimenti o bevande consumati nei locali. Dal 1° luglio 2023 i punti vendita che vendono da asporto devono offrire un'opzione riutilizzabile o accettare bicchieri e contenitori propri dei clienti, e applicare un sovrapprezzo per quelli monouso in plastica. Si applica un'eccezione limitata per l'uso sul posto quando bicchieri e contenitori sono raccolti per il riciclo (85%, che sale al 90% dal 2027); dal 2026 è limitata a contesti come eventi e attrazioni e non copre più gli uffici.

Secondo una lettera del dicembre 2025 alla Camera dei rappresentanti olandese, il sovrapprezzo per l'asporto non viene applicato in modo coercitivo nel 2026 e dovrebbe essere abolito dal 1° gennaio 2027; resta l'obbligo di offrire un'opzione riutilizzabile o di accettare i bicchieri propri dei clienti. A ottobre 2026 il decreto di modifica non risultava ancora pubblicato, quindi va verificato prima di pianificare su questa base. L'EPR passa per Verpact (in precedenza Afvalfonds Verpakkingen); la soglia generale di dichiarazione di 50.000 kg all'anno non si applica ai prodotti SUP.

Per una catena, le regole olandesi significano che il servizio con consumo sul posto richiede bicchieri riutilizzabili o bicchieri privi di plastica, mentre i bicchieri da asporto richiedono la marcatura SUP in lingua olandese.

Regno Unito: che cosa si applica e che cosa no?

La Gran Bretagna non applica la marcatura SUP dell'UE. I bicchieri di carta rientrano nella responsabilità estesa del produttore per gli imballaggi del Regno Unito (pEPR), in cui il produttore è l'importatore o il titolare del marchio britannico, non un fabbricante extra britannico.

EPR per gli imballaggi

Le imprese sono obbligate quando soddisfano i criteri di produttore (oltre 1 milione di £ di fatturato, più di 25 tonnellate di imballaggi gestiti, stabilimento nel Regno Unito); i grandi produttori (oltre 2 milioni di £ e più di 50 tonnellate) pagano le tariffe. Le tariffe sono gestite da PackUK; le tariffe di base del primo anno sono state fatturate da ottobre 2025 e dal secondo anno (2026/27) sono modulate in base alla valutazione di riciclabilità (verde, ambra, rosso). Gli imballaggi di servizio come i bicchieri da asporto hanno regole specifiche su chi effettua la dichiarazione. I bicchieri compositi a base di fibra (carta politenata) sono dichiarati come categoria di materiale a sé, con proprie tariffe (le tariffe illustrative per l'anno 2 pubblicate da PackUK a dicembre 2025 erano di circa 475 £, 525 £ e 630 £ per tonnellata per verde, ambra e rosso). Lo schema obbligatorio di ritiro dei bicchieri proposto in precedenza, che avrebbe imposto ai venditori di bicchieri pieni compositi a base di fibra con 10 o più dipendenti di raccogliere i bicchieri per il riciclo, è stato cancellato da Defra a dicembre 2024 in tutte e quattro le nazioni del Regno Unito. Si veda la guida alla normativa sugli imballaggi nel Regno Unito.

Plastic Packaging Tax, divieti SUP ed etichettatura

La Plastic Packaging Tax (228,82 £ per tonnellata dal 1° aprile 2026) si applica agli imballaggi in cui la plastica è il materiale prevalente in peso, per cui i normali bicchieri di carta ne restano di norma fuori; i coperchi in plastica sono imballaggi in plastica e possono incidere sulla posizione PPT di un importatore. Il divieto inglese sulla plastica monouso in vigore dal 1° ottobre 2023 riguarda i contenitori per alimenti e bevande in polistirene espanso, bicchieri compresi, non i bicchieri di carta. L'etichettatura obbligatoria sulla riciclabilità è stata eliminata dalla normativa in attesa di allineamento e l'etichettatura OPRL resta volontaria. L'Irlanda del Nord segue alcune regole UE nell'ambito del Quadro di Windsor, quindi la sua situazione va verificata separatamente.

E negli Stati Uniti?

Gli Stati Uniti non hanno un equivalente federale della marcatura SUP. Chi acquista bicchieri si confronta soprattutto con i requisiti FDA per il contatto alimentare, i divieti statali sui PFAS, le leggi statali sull'EPR per gli imballaggi (tra cui California, Oregon e Colorado) e le norme statali sulle dichiarazioni di riciclabilità e compostabilità, come la California SB 343 (applicazione sospesa in via preliminare da un tribunale federale dal 14 luglio 2026) e la AB 1201 (requisito USDA sugli input organici per le etichette compostabili, prorogato da CalRecycle al 30 giugno 2027 per i prodotti contenenti sostanze sintetiche come il PLA). Si veda la guida alla normativa statunitense sugli imballaggi per il foodservice.

Riepilogo mercato per mercato

MercatoMarcatura sul bicchierePrelievo / EPRRiutilizzo e restrizioni d'uso
UE (tutti)«PLASTICA NEL PRODOTTO», Reg. (UE) 2020/2151, lingua localeEPR SUP, compresi i costi di pulizia; EPR PPWRPPWR art. 32 da febbraio 2027, art. 33 da febbraio 2028
GermaniaMarcatura in tedescoVerpackDG/LUCID; Einwegkunststofffonds 1,236 €/kg per i bicchieriMehrwegangebotspflicht dal 2023
AustriaMarcatura in tedescoLicensing ai sensi della Verpackungsverordnung; Bevollmächtigter per i venditori a distanzaObblighi PPWR; recepimento nazionale in sospeso
Paesi BassiMarcatura in olandeseVerpact (ex Afvalfonds Verpakkingen), nessuna soglia per i prodotti SUPNiente bicchieri contenenti plastica per l'uso sul posto dal 2024; regole per l'asporto in modifica dal 2027
Regno Unito (GB)Nessuna marcatura UEpEPR tramite PackUK; PPT sugli articoli a prevalenza di plasticaNessun divieto sui bicchieri di carta; bicchieri in EPS vietati in Inghilterra

Che cosa verificare prima di andare in stampa?

  • Elencare tutti i Paesi in cui verranno usati i bicchieri e la lingua o le lingue della marcatura per ciascuno
  • Confermare il rivestimento e, per i rivestimenti in dispersione, il suo status secondo la definizione di plastica della Direttiva SUP
  • Individuare per ogni mercato l'importatore o il primo soggetto che immette sul mercato e chi paga l'EPR e, in Germania, il prelievo per il fondo sulla plastica
  • Raccogliere i dati su materiali e pesi per ogni formato di bicchiere (cartoncino, rivestimento, eventuale coperchio) per le dichiarazioni
  • Verificare la registrazione LUCID per i punti vendita tedeschi e le modalità di licensing in Austria
  • Rivedere il servizio con consumo sul posto nei Paesi Bassi e la questione dell'Allegato V del PPWR per il 2030
  • Pianificare le offerte di alternative riutilizzabili e i processi per i contenitori propri del cliente per il 2027 e il 2028
  • Evitare dichiarazioni ambientali generiche sul bicchiere; si veda la guida alle dichiarazioni su riciclabilità, compostabilità e biodegradabilità

Chiariti i requisiti normativi, le caratteristiche tecniche da specificare sono elencate nella pagina dei bicchieri di carta personalizzati stampati; in alternativa si possono comunicare a 9 Packaging mercati e gamma di bicchieri, così che varianti del file grafico e documentazione vengano pianificate insieme al preventivo.